PER LE COOP SOCIALI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONE DI PERSONE CON STATUS PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Decreto 21 settembre 2022 stabilisce i criteri di assegnazione del contributo previsto in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il contributo è fruibile sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

L’agevolazione si applica per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

Il beneficio sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio della domanda all’INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

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