VACCINI, DECRETO 4/2021: PER I DATORI DI LAVORO SCADE OGGI TERMINE PER PRESENTARE GLI ELENCHI DEGLI OPERATORI SANITARI

Oss delle cooperative sociali

Decreto 44/2021 del 1 aprile in merito a “Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse sanitario”

Si comunica che scade stasera l’obbligo per i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o  private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali,  per trasmettere l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con  l’indicazione del luogo di rispettiva residenza,  alla  regione  o  alla  provincia autonoma nel cui territorio operano.

Il decreto In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’    nelle  strutture  sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell’infezione   da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La   vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.